Abbandono di rifiuti-deposito incontrollato: le differenze in base alla qualifica dell’autore
di Claudia Palmerini
In occasione della sentenza della Suprema Corte n. 38823 del 20 settembre 2016 si chiariscono i confini delle sanzioni previste in caso di abbandono, deposito incontrollato ed immissione nelle acque superficiali o sotterranee di cui agli articoli 255, comma 1, e 256, comma 2, del Codice dell’ambiente. Gli stessi delineano sanzioni di tipo differente a seconda che il soggetto attivo sia alternativamente un privato cittadino (“chiunque”) oppure il titolare di impresa/responsabile di un ente.
In capo al primo viene inflitta una sanzione pecuniaria di tipo amministrativo, che può essere aumentata fino al doppio in caso di rifiuti speciali, mentre in capo al secondo grava una sanzione di natura penale, ossia arresto e/o ammenda, che saranno cumulative nell’ipotesi di rifiuti pericolosi.
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